domenica 25 maggio 2014

Operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nella sola giornata di domenica

    È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
    [Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].


Continuano ad essere vietati:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].

    Il presidente, constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell’ordine di presentazione indipendentemente dall’ordine di iscrizione nella lista.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62].

    Le operazioni di voto si concludono alle ore 23.00.

    A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
        provvede alla chiusura dell’urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
        procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
        cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell’Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
        rinvia l'avvio dello scrutinio dei voti alle ore 7.00 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. [Art. 51 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570].