venerdì 23 maggio 2014

Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

    Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali.
    [Art 40, ultimo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].
    Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle  sedi degli uffici elettorali di sezione.
    [Art. 38, ultimo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].


    Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti  gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati deve:
        includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
        rilasciare ai richiedenti un’attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a).
        [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
        [Art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
        [Art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136].
        [Art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299].