Ore 8.00 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale, qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Ore 8.00 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio.
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all’apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.
Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
[Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].