Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell’apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune ed alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento.
[Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 70, modificato dal D.L. n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006].
Comunicazione da parte del Presidente della Corte d’Appello ai comuni della propria giurisdizione dell’elenco delle persone nominate presidenti di seggio.
[Art. 35, comma 4, D.P.R. 361/1957].