Invio, alla Commissione elettorale circondariale da parte dell’ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze.
[Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].
[Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340].