È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati m un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.
[Art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28].