sabato 24 maggio 2014

Giorno antecedente quello della votazione

    Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:
    - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
    - la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
    - la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
    [Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
    [Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].;

    Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano per le elezioni provinciali.
    [Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
    [Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni].

    Prima dell’insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i) D.L. n. 3/2009):
    - consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
    - consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
    - consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].


Ore 9.00:

    Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 1, lettera i) D.L. 3/2009].

    Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nello spazio situato sulla facciata esterna della scheda.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

    Subito dopo l’apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione (1) ed apposizione del timbro medesimo nello spazio della facciata esterna della scheda.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

    (1) Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede, ma deve essere adoperato esclusivamente  per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

    All’atto dell’insediamento del seggio il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione  della sezione, fissa l’ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

    Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, determina l’ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.

    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

    Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009].

    Concluse tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede a sigillare l’urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.
    Quindi rimanda per il prosieguo delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 del giorno stesso.
    Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa.