Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale - qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione - qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio.
II tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all’apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione. Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
[Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio
II sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
[Art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Visualizzazione post con etichetta Procedure. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Procedure. Mostra tutti i post
martedì 10 giugno 2014
domenica 8 giugno 2014
Operazioni di voto del turno di ballottaggio
È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
[Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
Continuano ad essere vietati:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].
Ore 7 - II presidente constata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Dalle ore 8 alle 22 di domenica, operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni].
La votazione deve proseguire fino alle ore 23.00.
A tale ora il presidente, ammette a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio.
Effettuate le operazioni di cui all’articolo 53 del TU 570/1960 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato), dà inizio alle operazioni di scrutinio.
[Art. 1, lettera o) D.L. 3/2009].
Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.
[Art. 13, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
Dopo le operazioni di scrutinio
Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.
[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
[Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
Continuano ad essere vietati:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].
Ore 7 - II presidente constata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Dalle ore 8 alle 22 di domenica, operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni].
La votazione deve proseguire fino alle ore 23.00.
A tale ora il presidente, ammette a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio.
Effettuate le operazioni di cui all’articolo 53 del TU 570/1960 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato), dà inizio alle operazioni di scrutinio.
[Art. 1, lettera o) D.L. 3/2009].
Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.
[Art. 13, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
Dopo le operazioni di scrutinio
Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.
[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
sabato 7 giugno 2014
Giorno antecedente il voto del turno di ballottaggio
Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].
Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano.
[Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
[Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni].
Prima dell’insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i), D.L. 3/2009):
- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Ore 9.00 - Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.
[Art 1, lettere i) ed o) del D.L. 3/2009].
Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell’apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda.
[Art 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Subito dopo l’apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione (1) ed apposizione del timbro medesimo nell’apposito spazio della facciata esterna della scheda.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
(1) Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non dev’essere utilizzato per autenticare le schede, ma dev’essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.
All’atto dell’insediamento del seggio, il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, fissa l’ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.
Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, determina l’ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009].
Concluse tutte le operazioni sopra indicate, il presidente provvede a sigillare l’urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.
Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 dello stesso giorno.
Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 45, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].
Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano.
[Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
[Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni].
Prima dell’insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i), D.L. 3/2009):
- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Ore 9.00 - Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.
[Art 1, lettere i) ed o) del D.L. 3/2009].
Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell’apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda.
[Art 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Subito dopo l’apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione (1) ed apposizione del timbro medesimo nell’apposito spazio della facciata esterna della scheda.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
(1) Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non dev’essere utilizzato per autenticare le schede, ma dev’essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.
All’atto dell’insediamento del seggio, il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, fissa l’ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.
Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, determina l’ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009].
Concluse tutte le operazioni sopra indicate, il presidente provvede a sigillare l’urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.
Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 dello stesso giorno.
Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 45, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
giovedì 5 giugno 2014
Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio
Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
[Art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione.
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell’Ufficio territoriale del Governo delle scatole di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione del turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco.
[Art. 33 D.P.R. 361/1957].
[Istruzioni ministeriali].
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
[Art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione.
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell’Ufficio territoriale del Governo delle scatole di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione del turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco.
[Art. 33 D.P.R. 361/1957].
[Istruzioni ministeriali].
domenica 1 giugno 2014
Entro sette giorni dalla votazione del primo turno
I candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.
La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un’analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati.
[Art. 74, comma 9, ed art. 72, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267].
La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un’analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati.
[Art. 74, comma 9, ed art. 72, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267].
martedì 27 maggio 2014
2° giorno successivo a quelli della votazione
Ore 8.00 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale, qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Ore 8.00 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio.
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all’apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.
Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
[Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Ore 8.00 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio.
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all’apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.
Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
[Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
lunedì 26 maggio 2014
domenica 25 maggio 2014
Dopo le ore 23.00 (chiusura dei seggi)
Formazione dei plichi con gli atti delle operazioni per ciascuna elezione, e le schede avanzate da inviare, prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio, tramite il comune al tribunale o sezione staccata.
Le operazioni di scrutinio inizieranno l'indomani, dando la precedenza allo spoglio relativo alle schede per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
Le operazioni di scrutinio inizieranno l'indomani, dando la precedenza allo spoglio relativo alle schede per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
Operazioni di voto
Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nella sola giornata di domenica
È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
[Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
Continuano ad essere vietati:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].
Il presidente, constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell’ordine di presentazione indipendentemente dall’ordine di iscrizione nella lista.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62].
Le operazioni di voto si concludono alle ore 23.00.
A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
provvede alla chiusura dell’urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell’Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
rinvia l'avvio dello scrutinio dei voti alle ore 7.00 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. [Art. 51 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570].
È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
[Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
Continuano ad essere vietati:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].
Il presidente, constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell’ordine di presentazione indipendentemente dall’ordine di iscrizione nella lista.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62].
Le operazioni di voto si concludono alle ore 23.00.
A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
provvede alla chiusura dell’urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell’Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
rinvia l'avvio dello scrutinio dei voti alle ore 7.00 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. [Art. 51 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570].
sabato 24 maggio 2014
Giorno antecedente quello della votazione
Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].;
Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano per le elezioni provinciali.
[Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
[Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni].
Prima dell’insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i) D.L. n. 3/2009):
- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Ore 9.00:
Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 1, lettera i) D.L. 3/2009].
Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nello spazio situato sulla facciata esterna della scheda.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Subito dopo l’apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione (1) ed apposizione del timbro medesimo nello spazio della facciata esterna della scheda.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
(1) Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede, ma deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.
All’atto dell’insediamento del seggio il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, fissa l’ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.
Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, determina l’ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009].
Concluse tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede a sigillare l’urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.
Quindi rimanda per il prosieguo delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 del giorno stesso.
Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa.
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].;
Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano per le elezioni provinciali.
[Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
[Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni].
Prima dell’insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i) D.L. n. 3/2009):
- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Ore 9.00:
Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 1, lettera i) D.L. 3/2009].
Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nello spazio situato sulla facciata esterna della scheda.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Subito dopo l’apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione (1) ed apposizione del timbro medesimo nello spazio della facciata esterna della scheda.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
(1) Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede, ma deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.
All’atto dell’insediamento del seggio il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, fissa l’ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.
Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, determina l’ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009].
Concluse tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede a sigillare l’urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.
Quindi rimanda per il prosieguo delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 del giorno stesso.
Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa.
venerdì 23 maggio 2014
Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione
Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali.
[Art 40, ultimo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].
Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione.
[Art. 38, ultimo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].
Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati deve:
includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
rilasciare ai richiedenti un’attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a).
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136].
[Art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299].
[Art 40, ultimo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].
Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione.
[Art. 38, ultimo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].
Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati deve:
includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
rilasciare ai richiedenti un’attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a).
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136].
[Art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299].
giovedì 22 maggio 2014
Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione
II sindaco o il commissario notificano agli interessati l’avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.
[Art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni].
Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
[Art. 1, primo comma, lettera e), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione.
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Trasmissione al sindaco — da parte della Commissione elettorale circondariale per le elezioni comunali per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell’elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni comunali i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l’eventuale turno di ballottaggio).
[Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Scadenza del termine per la presentazione alla segreteria comunale degli atti di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione.
Tale designazione può essere presentata direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato, purchè prima dell’inizio delle operazioni di voto.
[Art. 1, lettera h) D.L. 3/1999].
Invio ai sindaci da parte delle Prefetture dei pacchi con le schede di votazione e dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni.
[Art. 35 TU 361/1957].
[Art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni].
Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
[Art. 1, primo comma, lettera e), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione.
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
Trasmissione al sindaco — da parte della Commissione elettorale circondariale per le elezioni comunali per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell’elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni comunali i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l’eventuale turno di ballottaggio).
[Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Scadenza del termine per la presentazione alla segreteria comunale degli atti di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione.
Tale designazione può essere presentata direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato, purchè prima dell’inizio delle operazioni di voto.
[Art. 1, lettera h) D.L. 3/1999].
Invio ai sindaci da parte delle Prefetture dei pacchi con le schede di votazione e dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni.
[Art. 35 TU 361/1957].
martedì 20 maggio 2014
Dal 5° giorno antecedente quello della votazione e per tutta la durata delle operazioni di votazione
Gli uffici comunali devono rimanere aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 19, per rilasciare le tessere elettorali non recapitate a domicilio degli elettori o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale. Il giorno di sabato gli uffici comunali rimangono aperti dalle 8 alle 22, e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.
[Art. 9 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299].
[Art. 1, lettera g), D.L. 3/2009].
[Art. 9 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299].
[Art. 1, lettera g), D.L. 3/2009].
Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione
Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dall’ufficiale elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione.
[Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni]
[Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340].
Qualora la variazione sia stata approvata, il sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che dev’essere affisso due giorni prima di quello della votazione.
[Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni]
[Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340].
Qualora la variazione sia stata approvata, il sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che dev’essere affisso due giorni prima di quello della votazione.
sabato 17 maggio 2014
Entro 8° giorno antecedente quello della votazione
Invio, al sindaco del Comune, delle liste degli elettori di ogni sezione da parte della Commissione elettorale circondariale.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
[Art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
[Art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
giovedì 15 maggio 2014
Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione
Invio, alla Commissione elettorale circondariale da parte dell’ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze.
[Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].
[Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340].
[Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].
[Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340].
sabato 10 maggio 2014
Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione
Termine entro il quale dev’essere affisso, nell’albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, il manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d’ordine, secondo l’ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale.
[Art. 31, primo comma, ed art. 34, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 4, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
Termine per l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati alle elezioni europee.
[Art. 24 del T.U. 361/1957 e art. 8, legge 459/2001].
Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori.
[Art. 32, quarto comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].
II sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l’avvenuta nomina a scrutatore, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
[Art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni].
Entro 48 ore dalla notificazione dell’avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l’esistenza di un eventuale, grave impedimento al sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impedite.
Termine per far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l’abitazione in cui dimorano, da parte di persona affette da gravi infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione e che le rendano dipendenti, in via continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
[Art. 1 D.L. 3.1.2006 n. 1, convertito nella legge 22/2006].
[Art. 31, primo comma, ed art. 34, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 4, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
Termine per l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati alle elezioni europee.
[Art. 24 del T.U. 361/1957 e art. 8, legge 459/2001].
Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori.
[Art. 32, quarto comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].
II sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l’avvenuta nomina a scrutatore, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
[Art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni].
Entro 48 ore dalla notificazione dell’avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l’esistenza di un eventuale, grave impedimento al sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impedite.
Termine per far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l’abitazione in cui dimorano, da parte di persona affette da gravi infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione e che le rendano dipendenti, in via continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
[Art. 1 D.L. 3.1.2006 n. 1, convertito nella legge 22/2006].
Nei 15 giorni precedenti la data della votazione
È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati m un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.
[Art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28].
[Art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28].
lunedì 5 maggio 2014
20° giorno antecedente quello della votazione
Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell’apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune ed alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento.
[Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 70, modificato dal D.L. n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006].
Comunicazione da parte del Presidente della Corte d’Appello ai comuni della propria giurisdizione dell’elenco delle persone nominate presidenti di seggio.
[Art. 35, comma 4, D.P.R. 361/1957].
[Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 70, modificato dal D.L. n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006].
Comunicazione da parte del Presidente della Corte d’Appello ai comuni della propria giurisdizione dell’elenco delle persone nominate presidenti di seggio.
[Art. 35, comma 4, D.P.R. 361/1957].
domenica 4 maggio 2014
Dal 21° al 2° giorno antecedenti quello della votazione
Stampa delle schede di votazione per le elezioni comunali a cura dell’Ufficio territoriale del Governo. Controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi di schede sezione per sezione, e recapito ai Comuni interessati alle elezioni.
[Istruzioni ministeriali].
[Istruzioni ministeriali].
Iscriviti a:
Post (Atom)