I candidati alla carica di sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.
La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un’analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati.
[Art. 74, comma 9, ed art. 72, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267].