È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
[Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
Continuano ad essere vietati:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].
Ore 7 - II presidente constata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Dalle ore 8 alle 22 di domenica, operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni].
La votazione deve proseguire fino alle ore 23.00.
A tale ora il presidente, ammette a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio.
Effettuate le operazioni di cui all’articolo 53 del TU 570/1960 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato), dà inizio alle operazioni di scrutinio.
[Art. 1, lettera o) D.L. 3/2009].
Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.
[Art. 13, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
Dopo le operazioni di scrutinio
Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.
[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].