martedì 10 giugno 2014

2° giorno successivo a quelli della votazione del turno di ballottaggio

    Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale - qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
    [Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

    Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione - qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
    [Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio.

    II tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all’apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione. Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
    [Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio

    II sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
    [Art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].