Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dall’ufficiale elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione.
[Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni]
[Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340].
Qualora la variazione sia stata approvata, il sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che dev’essere affisso due giorni prima di quello della votazione.