Nei 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione relativa alle candidature ammesse per le elezioni comunali (corrispondente al 24° giorno antecedente quello della votazione) la giunta comunale - ricevuta comunicazione delle candidature ammesse per le elezioni comunali - ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni ed assegna queste ultime sia a coloro che partecipano alla competizione con proprie candidature, gruppi o liste, sia a coloro che non prendono parte direttamente alla consultazione ma che abbiano egualmente presentato domanda per eseguire le predette affissioni.
[Art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].