martedì 27 maggio 2014

2° giorno successivo a quelli della votazione

    Ore 8.00 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale, qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
    [Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
    In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

    Ore 8.00 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
    [Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
    In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio.
    [Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
    [Art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

    Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente  le liste degli elettori della sezione relative alla votazione il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all’apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.
    Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
    [Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

lunedì 26 maggio 2014

Operazioni di scrutinio

    Le operazioni di scrutinio delle elezioni comunali iniziano alle ore 14:00.

domenica 25 maggio 2014

Dopo le ore 23.00 (chiusura dei seggi)

    Formazione dei plichi con gli atti delle operazioni per ciascuna elezione, e le schede avanzate da inviare, prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio, tramite il comune al tribunale o sezione staccata.
    Le operazioni di scrutinio inizieranno l'indomani, dando la precedenza allo spoglio relativo alle schede per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

Operazioni di voto

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nella sola giornata di domenica

    È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
    [Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].


Continuano ad essere vietati:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].

    Il presidente, constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell’ordine di presentazione indipendentemente dall’ordine di iscrizione nella lista.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62].

    Le operazioni di voto si concludono alle ore 23.00.

    A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
        provvede alla chiusura dell’urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
        procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
        cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell’Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
        rinvia l'avvio dello scrutinio dei voti alle ore 7.00 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. [Art. 51 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570].

sabato 24 maggio 2014

Giorno antecedente quello della votazione

    Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:
    - i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
    - la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
    - la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
    [Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
    [Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].;

    Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano per le elezioni provinciali.
    [Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
    [Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni].

    Prima dell’insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i) D.L. n. 3/2009):
    - consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
    - consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
    - consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].


Ore 9.00:

    Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 1, lettera i) D.L. 3/2009].

    Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nello spazio situato sulla facciata esterna della scheda.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

    Subito dopo l’apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione (1) ed apposizione del timbro medesimo nello spazio della facciata esterna della scheda.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

    (1) Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede, ma deve essere adoperato esclusivamente  per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

    All’atto dell’insediamento del seggio il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione  della sezione, fissa l’ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

    Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, determina l’ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.

    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

    Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.
    [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
    [Art 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
    [Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009].

    Concluse tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede a sigillare l’urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.
    Quindi rimanda per il prosieguo delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 del giorno stesso.
    Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa.

venerdì 23 maggio 2014

Coerente!


Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione

    Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali.
    [Art 40, ultimo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].
    Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle  sedi degli uffici elettorali di sezione.
    [Art. 38, ultimo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].


    Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti  gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati deve:
        includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
        rilasciare ai richiedenti un’attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a).
        [Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
        [Art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
        [Art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136].
        [Art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299].